Conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del C.C.N.L. per dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 3 novembre 1994 è costituito ad iniziativa delle Organizzazioni della Provincia di Rimini dell'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL l'Ente Bilaterale Territoriale in sigla E.B.C.
L'E.B.C: ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
La durata dell'E.B.C. è a tempo indeterminato.
L'E.B.C. ha sede in Rimini, presso l'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Rimini, ora Via Italia 9/11.
L'E.B.C. è finanziato da quote versate da tutti i soggetti previsti dal C.C.N.L. e con le modalità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, così come stabilito dal successivo regolamento.
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci
ARTICOLO 9
Assemblea
1. L'assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da 12 membri, nominati:
- n. 6 dall'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Rimini;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori n. 2 nominati dalla FISASCAT-CISL e n. 2 nominati dalla UILTUCS-UIL e 2 dalla CGIL-FILCAMS.
2. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
3. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
ARTICOLO 10
Poteri dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea di :
- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- nominare i componenti del Comitato Esecutivo su designazione delle rispettive organizzazioni;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.C.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.C.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.C.
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
ARTICOLO 11
Riunioni dell'Assemblea
1. L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.C..
Per la validità dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
ARTICOLO 12
Il Presidente
1. Il Presidente dell'E.B.C. viene eletto dall'Assemblea alternativamente,una volta fra i componenti effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro la volta successiva tra i componenti effettivi rappresentanti i sindacati dei lavoratori. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente decada o si dimetta, il nuovo Presidente eletto dall'Assemblea, per la componente in carica, dura in carica fino alla scadenza del triennio.
2. Spetta al Presidente dell'E.B.C. di:
- rappresentare l'E.B.C. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le Assemblee;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
ARTICOLO 13
Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente dell'E.B.C. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti dell'Associazione dei datori di lavoro, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice-Presidente si è scelto fra i rappresentanti dei Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
ARTICOLO 14
Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell'Assemblea;
b) Il Vice-Presidente dell'Assemblea;
c) Due membri nominati delle Organizzazioni dei datori di lavoro;
d) Due membri nominati delle Organizzazioni dei lavoratori.
ARTICOLO 15
Poteri del Comitato Esecutivo
Spetta al Comitato Esecutivo di:
- attuare le iniziative promesse dall'Assemblea e vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.C. ;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.C.
- regolare il trattamento economico e normativo di collaboratori ed eventuali dipendenti rispetto ai quali assume anche le decisioni relative alla instaurazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione;
- predisporre i regolamenti interni dell' E.B.C. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
ARTICOLO 16
Riunioni del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
2. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a giorni 2 e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o via Fax.
3. Gli avvisi devono contenere l' indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.C. o dal Vice-Presidente in sua assenza.
5. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro membri.
6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.
7. Ciascun membro ha un voto.
ARTICOLO 17
Il Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, che ne è il Presidente.
2. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.C. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
6. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a giorni 2 e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o via fax. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
8. I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.
ARTICOLO 18
Il Patrimonio dell'E.B.C
1. Le disponibilità dell'E.B.C sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull' ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre,disponibilità dell' E.B.C. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di Legge, entrano a fare parte del patrimonio dell'E.B.C. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. in adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, il patrimonio dell' E.B.C è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell' E.B.C. , è quello regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
5. I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimoni dell'E.B.C. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
ARTICOLO 19
Gestione dell' E.B.C.
Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.C. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o dal Vice- Presidente.
ARTICOLO 20
Bilancio dell'E.B.C.
1. Gli esercizi finanziari dell'E.B.C. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.C. e del bilancio preventivo.
2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo, situazione patrimoniale e il conto economico dovranno essere accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci.
ARTICOLO 21
Liquidazione dell'E.B.C.
1. La messa in liquidazione dell'E.B.C. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1) nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la sua autonomia funzionale o finanziaria;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
2. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i soggetti di cui all'art. 7) di accantonare presso l'E.B.C. i contributi di cui al precedente comma e di pagare i medesimi.
3. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei lavoratori;trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Rimini.
4. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.C. i compiti dei liquidatori e successivamente ne rettificano l'operato.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
6. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini tenuti presenti i suddetti scopi.
ARTICOLO 22
Modifiche statutarie
Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all' articolo 1) e deliberata dall' Assemblea dell' E.B.C. , con votazioni a maggioranza di due terzi dei componenti dell' assemblea stessa.
ARTICOLO 23
Controversie
Qualsiasi controversia inerente all' interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.
ARTICOLO 24
Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.