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REGOLAMENTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO di RIMINI

Rimini, 22 novembre 2017

Art. 1 – Funzionamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini (EBC) costituito ai sensi dell’art. 16 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 20.09.1999 e successivi rinnovi.

In particolare, definisce la modalità di finanziamento dell’Ente, i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività, le attività svolte dall’Ente per l’attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’EBC.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto 2016 e le disposizioni del CCNL T.D.S. e dell’Accordo sulla governance del 20 febbraio 2014.

Art. 2 – Modalità di finanziamento

A) La misura delle quote mensili di finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini, a carico dei beneficiari, è stabilita dal CCNL T.D.S. vigente, attualmente nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolate su paga base e contingenza per 14 mensilità. La misura delle quote potrà essere variata solo da nuove disposizioni contenute nel CCNL T.D.S. Le aziende che applicano il CCNL T.D.S. sono tenute altresì al versamento per le attività ulteriori svolte da EBC e autorizzate da EBINTER.

B) Commissione Provinciale del Terziario
Per le attività di verifica, monitoraggio delle risorse destinate al Welfare Territoriale, Fondo sostegno al reddito e per le attività degli Sportelli Welfare, le aziende che applicano il CCNL T.D.S. sono tenute a versare un contributo quantificabile nello 0,20% calcolato su tutti gli elementi contributivi, di cui lo 0,10% a carico dell’azienda e lo 0,10% a carico del lavoratore.

C) Organismo Paritetico Provinciale (in sigla O.P.P.)
Per le attività previste dal L.81/08 art. 48, Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, le aziende dei settori Commercio, Distribuzione e Servizi, turismo, studi professionali e farmacie possono aderire all’O.P.P. versando € 11,00/anno per ogni dipendente di attività annuali, € 5,00/anno per ogni dipendente di attività stagionali.

Art. 3 – Trattenute ai lavoratori

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento delle retribuzioni mensili. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel prospetto paga e nel Libro Unico del Lavoro.

Art. 4 – Beneficiari

Beneficeranno dei servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini i soggetti previsti dall’art. 5 dello Statuto, in regola con i versamenti previsti dal CCNLT.D.S., dallo Statuto e dal presente Regolamento da almeno 6 mesi o dal momento di inizio dell’attività per le aziende di nuova costituzione ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro. Tali termini potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo per specifici servizi da regolamentare di volta in volta.

Avranno altresì diritto alle prestazioni dell’EBC i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro, nei primi sei mesi successivi alla cessazione, purché abbiano un’anzianità di iscrizione all’Ente almeno pari a 12 mesi.

Presso l’Ente è istituita l’anagrafe dei datori di lavoro aderenti.

Art. 5 – Modalità di versamento

A) Modello F24
Gli importi delle quote di cui all’art. 2 lettera A) e B) saranno versati mensilmente dal datore di lavoro tramite il modello F24 codice EBCM, così come previsto dalla convenzione nazionale sottoscritta tra l’INPS e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
In caso di ritardato versamento delle quote da parte dei beneficiari, sono dovuti all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini gli interessi di mora fissati al tasso legale in ragione d’anno, con decorrenza dalle singole scadenze e senza necessità di messa in mora, con facoltà dell’Ente di provvedere al recupero coattivo delle quote non versate.
Nell’ipotesi che l’importo del contributo sia inferiore a Euro 5,50 è consentito il versamento anche con periodicità trimestrale.

B) Bonifico bancario
Gli importi delle quote di cui all’art. 2 lettera A) e B) potranno essere versati mensilmente dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento a mezzo bonifico bancario presso BPER Ag. 9 Rimini; IBAN.
E’ comunque data possibilità alle aziende di effettuare il pagamento con periodicità trimestrale a mezzo bonifico bancario. In tal caso il versamento dovrà essere effettuato: entro il 30 aprile per il primo trimestre; entro il 31 luglio per il secondo trimestre; entro il 31 ottobre per il terzo trimestre; entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre.
Gli importi delle quote di cui all’art. 2 lettera C) potranno essere versati annualmente dal datore di lavoro entro la fine del mese di luglio a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso BPER Ag. 9 Rimini; IBAN.

C) Aziende multi localizzate
Le aziende articolate in più unità produttive ubicate in province diverse, cosiddette multi localizzate, che fanno capo a più di un Ente Bilaterale Territoriale, possono accentrare esclusivamente presso EBINTER il versamento dei contributi dovuti alla rete degli Enti predetti, così come previsto dal Regolamento EBINTER che, relativamente a questa parte, si intende integralmente recepito.
In caso di ritardato versamento delle quote da parte dei beneficiari, sono dovuti all’Ente gli interessi di mora fissati al tasso legale in ragione d’anno, con decorrenza dalle singole scadenze e senza necessità di messa in mora, con facoltà dell’Ente di provvedere al recupero coattivo delle quote non versate.

Art. 6 – Verifica pagamento quote

Su richiesta dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini le aziende sono tenute a comprovare l’avvenuto versamento delle quote all’Ente. I lavoratori sono tenuti a comprovare l’avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l’esibizione del foglio paga.

Art. 7 – Principi ispiratori

Nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini dovrà seguire i seguenti principi ispiratori:

I principi ispiratori sono declinati negli articoli relativi all’attività.

Art. 8 – Attività

I compiti dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini saranno esclusivamente quelli presenti nello Statuto, previsti dal CCNL T.D.S., dagli accordi sottoscritti dalle Parti Sociali e attività autorizzate da EBINTER sulla base delle apposite procedure previste dal regolamento Ebinter in materia.

Art. 9 – Requisiti

A) degli Organi
I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive l’Ente, dovranno possedere:
• i requisiti di moralità di cui all’art. 5, comma 1 lettera d) del DLgs. 276/03;
• i requisiti minimi di professionalità che consentano l’espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera l’Ente. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l’aver maturato esperienze professionali per almeno 24 mesi, anche all’interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti dell’Ente.

B) del Responsabile/Coordinatore
Il Responsabile/Coordinatore dovrà possedere i seguenti requisiti:
i requisiti di moralità di cui all’art. 5, comma 1 lettera d) del DLgs. 276/03;
i requisiti minimi di professionalità che consentano l’espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera l’Ente. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l’aver maturato esperienze professionali per almeno 5 anni, anche all’interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti dell’Ente.

C) del personale di struttura
Il personale operante presso l’Ente andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienza pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti.

Le funzioni di cui alle lettere B) e C) sono incompatibili con qualsiasi altra funzione politico/sindacale nei settori Commercio e Turismo.

Art. 10 – Esercizio sociale

Al fine di improntare alla massima efficacia l’azione di EBC, vengono individuati i seguenti criteri:

A) budget previsionale e bilancio consuntivo
Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti, su schemi indicati da EBINTER, secondo i seguenti principi:
- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese istituzionali e di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.
Il budget previsionale sarà presentato dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e sarà accompagnato da una relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi.
Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale dell’Ente saranno inviati ad EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione dell’assemblea. L’invio dovrà avvenire tramite lettera raccomandata o e-mail anche certificata. Il mancato invio nei termini suindicati determina la decadenza degli Organi, esclusa l’Assemblea.

B) relazione consuntiva annuale sull’andamento della gestione
La relazione annuale, prevista dallo Statuto dell’Ente, dovrà riguardare l’andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l’andamento dell’attività in corso e con riferimento alla qualità dei servizi resi, l’individuazione del rapporto ottimale tra risorse, attività e servizi.
Qualora le entrate fossero inferiori a 80.000€ sarà effettuato un piano di razionalizzazione, artt. 6 e 23 dello Statuto.
La destinazione delle risorse economiche avverrà secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 2 e 3 dello Statuto.

Art. 11 – Delibere di spesa

Le spese necessarie al conseguimento degli scopi dell’Ente dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo, ad eccezione delle spese di ordinaria amministrazione che potranno essere autorizzate direttamente dal Presidente e Vicepresidente nel limite di spesa individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Criteri per l’acquisizione di beni, servizi e consulenze

Il Presidente è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell’Ente nell’ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal Regolamento dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini. Le disposizioni di pagamento, prelievi, erogazioni e movimenti di fondi avverranno a firma congiunta Presidente e Vicepresidente.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per l’affidamento dell’attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti formativi muniti di accreditamento.
Per l’affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, il Consiglio Direttivo dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte.

Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa.

Gli incarichi di consulenza non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell’incarico medesimo. Qualora l’incarico sia di durata superiore all’anno, il Consiglio Direttivo procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese ed a quelle ancora da fornire.

Art. 13 – Decadenza organi e nomina liquidatore

Il mancato invio ad EBINTER del bilancio consuntivo entro 15 giorni dalla data di approvazione dell’Assemblea, comporterà, a norma dell’art. 12 lettera B dello Statuto, la decadenza degli organi sociali con la sola esclusione dell’assemblea.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 23 lettera D) e lettera E) dello Statuto, comporterà la decadenza degli organi sociali con la sola esclusione dell’assemblea.

All’avverarsi di uno di tali eventi, gli associati provvederanno a darne comunicazione a EBINTER e a nominare un liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2 dello Statuto.

Art. 14 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario provincia di Rimini, dalle aziende e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di EBC secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.